Art. 10 – Aspettative ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire incarichi sindacali provinciali o nazionali
La concessione di aspettative ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali è regolata dall’art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Il periodo di aspettativa sarà considerato utile ai fini della rivalutazione dell’importo del TFR maturato all’inizio dell’aspettativa stessa, secondo i criteri previsti dall’art. 2120, 4° e 5° comma, del Codice Civile.
NOTA A VERBALE
Su richiesta delle Organizzazioni sindacali nazionali congiuntamente stipulanti, durante i periodi di cui al primo comma, potranno essere utilizzati continuativamente e fino a concorrenza i permessi di cui all’art. 9 del presente contratto.