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CCNL per i lavoratori dell’industria alimentare (2016-2019)

Art. 9 – Permessi sindacali – Assenze e permessi per l’esercizio di funzioni pubbliche elettive
I permessi sindacali retribuiti spettanti alla RSU, comprensivi di quanto già previsto per i dirigenti delle RSA dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300, calcolati con riferimento al numero dei dipendenti a tempo indeterminato così come individuati al punto 1, primo periodo dell’Accordo di settore 12 maggio 1994, nonché a decorrere dal 1° gennaio 2000 con riferimento anche ai lavoratori stagionali di cui al punto a) dell’abrogato art. 1 della Legge n. 230 del 1962 (intendendosi come unità lavorative utili ai fini del computo dei permessi quelle derivanti dalla sommatoria dei singoli periodi di lavoro stagionale diviso dodici), sono i seguenti:
• unità produttive da 16 a 200 dipendenti: 4 ore annue per dipendente;
• unità produttive da 201 a 300 dipendenti: 2 ore e mezza annue per dipendente a cui si sommano 288 ore annue fisse;
• unità produttive da 301 a 600 dipendenti: 2 ore e mezza annue per dipendente a cui si sommano 576 ore annue fisse;
• unità produttive da 601 dipendenti ed oltre: 3 ore annue per dipendente.
All’interno di tali permessi viene riconosciuto alle Organizzazioni Sindacali congiunta- mente stipulanti un monte ore pari ad 1 ora annua per dipendente(2), per la loro agibilità, per i membri dei comitati direttivi delle stesse e comunque per le fattispecie dell’Art. 30 della Legge 20 maggio 1970 n. 300.
(1) Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in atto alla data del 15 luglio 1977.
(2) Fermi restando i monti ore così come sopra definiti, negli scaglioni da 601 a 623, da 751 a 767 e da 1001 a 1007 dipendenti ad ogni dirigente della RSU vanno garantite 96 ore.

Eventuali condizioni di miglior favore esistenti in termini di permessi sindacali a livello aziendale alla data del 12 maggio 1994, verranno mantenute se derivanti da accordi aziendali formalmente sottoscritti e saranno armonizzate a tale livello.
I lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive hanno, inoltre, diritto ai permessi previsti dall’art. 32 della richiamata Legge 20 maggio 1970 n. 300.

NOTA A VERBALE PER L’INDUSTRIA DELLA MACELLAZIONE E LAVORAZIONE DELLE SPECIE AVICOLE
Per i dipendenti delle aziende di macellazione e lavorazione delle specie avicole il monte
ore dei permessi retribuiti per le RSU, calcolato in base a quanto previsto dall’art. 8 dell’accordo 12/5/1994 tra le Associazioni aderenti a Federalimentare e FAI/FLAI/UILA, sarà incremen- tato di mezz’ora (trenta minuti) per dipendente(3).
Tale incremento, che comprende i permessi previsti dall’art. 30 della Legge 300/70, si aggiungerà a quanto congiuntamente spettante alle OO.SS. per le esigenze dei membri dei loro comitati direttivi.
La presente nota sostituisce ed annulla la precedente nota a verbale per il settore avicolo di cui all’art. 65 del Ccnl industria alimentare 7/8/1991.

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