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CCNL per i lavoratori dell’industria alimentare (2016-2019)

CAPITOLO III
ISTITUTI DI CARATTERE SINDACALE

Art. 7 – Rappresentanza Sindacale Unitaria

La RSU o il comitato esecutivo della stessa è l’unica struttura abilitata alla contrattazione aziendale, fermo restando il disposto di cui al terzo comma dell’art. 6 e al quarto comma dell’art. 5 e salvo quanto previsto al riguardo dall’allegato protocollo per i Viaggiatori o Piazzisti.
La regolamentazione che segue integra e specifica quanto previsto dall’Accordo Interconfederale per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie sottoscritto da Confindustria, Intersind e Cgil, Cisl, Uil il 20 dicembre 1993 , sulla base di quanto disposto sulla materia dall’Accordo di settore 12 maggio 1994, dal Testo Unico sulla Rappresentanza sottoscritto da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil il 10 gennaio 2014.

1. Costituzione della RSU
La RSU viene costituita ad iniziativa delle Associazioni sindacali Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil congiuntamente stipulanti il Ccnl in ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti, esclusi i Viaggiatori o Piazzisti ed inclusi i lavoratori con contratto di lavoro part-time (da computarsi in misura proporzionale all’orario di lavoro contrattuale) e i lavoratori a tempo determinato di cui al Decreto Legislativo n. 368 del 2001 da computarsi in base al numero medio mensile di quelli impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.
La costituzione avverrà secondo la disciplina e le procedure di elezione previste nell’Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 e dal Testo Unico sulla Rappresentanza 10 gennaio 2014, con particolare riferimento ai termini stabiliti per le singole fasi.
Hanno potere di iniziativa anche le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del Ccnl applicato nell’unità produttiva ovvero le associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 4, sezione terza, del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, a condizione che abbiano comunque effettuato adesione formale al con- tenuto dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del suddetto Testo Unico.
In ogni caso le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all’art. 19, L. 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del presente Accordo o comunque aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi della norma sopra menzionata in coerenza con quanto previsto dal T.U. 10.1.2014 sulla sola forma di rappresentanza all’interno di ogni singola unità produttiva.

2. Composizione della RSU
Alla costituzione della RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti.
Ai fini dell’elezione dei componenti RSU, il numero dei seggi sarà ripartito, secondo il cri- terio proporzionale, con applicazione del metodo dei resti più alti, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
Nell’ambito delle liste che avranno conseguito un numero di voti sufficiente all’attribuzione di seggi, i componenti saranno individuati seguendo l’ordine dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in caso di parità di voti di preferenza, in relazione all’ordine nella lista.

3. Ripartizione dei seggi tra operai e impiegati e quadri
In relazione a quanto previsto al punto 2, sezione 2°, e al punto 3 sezione 3° della Parte seconda del Testo Unico sulla Rappresentanza e fermo restando il numero dei seggi complessivamente spettanti, la ripartizione dei seggi tra gli operai e gli impiegati e quadri verrà effettuata con riferimento al rispettivo peso percentuale sul totale degli addetti.
Qualora, per gli operai o per gli impiegati e quadri, non ci siano candidati disponibili a presentarsi, i seggi loro spettanti saranno assegnati all’altra categoria giuridica.

4. Numero dei componenti la RSU
In accordo con quanto previsto al punto 3, sezione 3°, Parte seconda del Testo Unico sulla Rappresentanza, il numero dei componenti la RSU – calcolato con riferimento al numero dei dipendenti dell’unità produttiva individuati secondo i criteri di cui al primo comma del prece- dente punto 1, “Costituzione della RSU” – è pari a:
• 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a100 dipendenti;
• 4 componenti nelle unità da 101 a 200 dipendenti;
• 6 componenti nelle unità da 201 a 300 dipendenti;
• 9 componenti nelle unità da 301 a 450 dipendenti;
• 11 componenti nelle unità da 451 a 600 dipendenti;
• 13 componenti nelle unità da 601 a 750 dipendenti;
• 16 componenti nelle unità da 751 a 1.000 dipendenti;
• 21 componenti nelle unità da 1.001 a 1.500 dipendenti;
• 25 componenti nelle unità da 1.501 a 2.000 dipendenti;
• 27 componenti nelle unità da 2.001 a 2.500 dipendenti;
• 30 componenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni.

Nelle unità produttive con almeno 11 componenti la RSU, quest’ultima, per i rapporti con la Direzione aziendale, ferma restando la propria titolarità contrattuale, decisionale e di indirizzo, potrà avvalersi di un Comitato esecutivo eletto tra i suoi componenti.
I componenti la RSU subentrano, tenendo conto anche di quanto previsto al successivo punto 5, alle RSA e ai dirigenti delle RSA – ivi compresi quelli dei VV.PP. – di cui alla legge 300/70 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal vigente contratto e dal Protocollo del 13 gennaio 1994.
A detti componenti sono riconosciute le tutele previste dalla legge n° 300/70 per i dirigenti RSA.

5. Durata e sostituzione nell’incarico
La RSU decade automaticamente dal mandato ricevuto:
• alla scadenza dei tre anni dalla data delle elezioni;
• qualora si verifichi il superamento della quota di sostituzioni prevista dall’Accordo interconfederale del 10 gennaio 2014 e richiamate dall’ultimo capoverso del presente punto;
• in presenza di richiesta formale di decadenza anticipata con raccolta di firme tra i lavoratori aventi diritto al voto, pari o superiori al 50%; tali firme, perché abbiano valore ai fini della richiesta di revoca, dovranno essere opportunamente certificate.
In caso di dimissioni o di cambio di appartenenza sindacale di un componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
Fai, Flai, Uila e Federalimentare concordano inoltre che, in base a quanto previsto nella parte seconda, sezione seconda, punto 6 del Testo Unico sulla rappresentanza 10 gennaio 2014, per “cambio di appartenenza sindacale” deve intendersi qualsiasi modifica allo status sindacale del lavoratore regolarmente candidato nelle liste elettorali di Fai, Flai e Uila.
In aggiunta all’ipotesi di decadenza per cambio di appartenenza sindacale di cui ai due commi precedenti, il lavoratore decade dalla carica di RSU se:
• si iscrive a un sindacato diverso da quello della lista nella quale è stato eletto;
• invia regolare richiesta di disdetta alla organizzazione nella cui lista è stato eletto;
• viene espulso per violazione delle norme statutarie dall’organizzazione nella cui lista è stato eletto.
Si fa salva l’ipotesi del lavoratore che non iscritto a nessun sindacato, decide di candidarsi nella lista di una organizzazione e poi aderisce formalmente alla stessa.
Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti la RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.

6. Elettorato passivo: lavoratori a tempo determinato
Ferma restando l’eleggibilità di operai, impiegati e quadri non in prova in forza all’unità produttiva alla data delle elezioni, candidati nelle liste di cui al 3, sezione 3°, Parte seconda del Testo Unico sulla Rappresentanza, possono essere eletti anche i lavoratori non a tempo indeterminato il cui contratto di assunzione consenta, alla data delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a 6 mesi.
Al termine del contratto non a tempo indeterminato e in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il mandato conferito scade automaticamente.
I componenti decaduti potranno essere sostituiti secondo le regole stabilite al punto 6, sezione 2°, Parte seconda del Testo Unico sulla Rappresentanza e al punto 5 del presente articolo.

7. Procedure per le elezioni
a) Modalità delle votazioni e disciplina della elezione della RSU
I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori dell’orario di lavoro nonché durante l’orario di lavoro, in tale ultima ipotesi utilizzando le ore di assemblea di cui all’art. 20 della legge 20 maggio 1970, n° 300.
La commissione elettorale fisserà la data delle elezioni d’intesa con la direzione aziendale entro i quindici giorni immediatamente successivi alla scadenza del termine utile per la presentazione delle liste di cui al punto 1, sezione 3°, Parte seconda del Testo Unico sulla Rappresentanza.
Per quanto riguarda la disciplina della elezione della RSU, si fa integrale rinvio a quanto previsto nella sezione terza, Parte seconda del Testo Unico sulla Rappresentanza 10 gennaio 2014.
b) Commissione elettorale, scrutatori, componenti del seggio elettorale e del Comitato dei garanti
Fermo restando quanto previsto alla precedente lettera a), i membri della Commissione elettorale, gli scrutatori, i componenti del seggio elettorale, i componenti sindacali del Comitato di garanti qualora in forza all’unità produttiva, disciplinati rispettivamente ai punti 5, 8, 13 e 20, sezione 3°, Parte seconda del Testo Unico sulla Rappresentanza 10 gennaio 2014, dovranno espletare il loro incarico al di fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro utilizzando in via eccezionale, previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all’art. 23 legge 20 maggio 1970, n° 300, nei limiti e secondo le modalità di cui al punto 12, parte seconda, dell’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 (vedasi articolo 9 del presente Ccnl).
Resta ovviamente inteso che ai suddetti soggetti non sono riconosciuti i diritti, i poteri e le tutele già previsti dalla legge a favore dei dirigenti delle RSA, e ora trasferiti ai componenti le RSU in forza dell’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 e dal punto 4, sezione 2°, Parte seconda del Testo Unico sulla Rappresentanza.
Per la composizione della Commissione elettorale di cui al punto 5, sezione 3°, Parte se- conda, del Testo Unico sulla Rappresentanza nelle unità produttive con più di 500 dipendenti, ogni organizzazione sindacale abilitata alla presentazione di liste potrà designare due lavoratori dipendenti dall’unità produttiva, non candidati.

8. Attività stagionali o per punte di maggior lavoro ricorrenti
Nel caso in cui nell’unità produttiva si svolgano attività stagionali o per punte di maggior lavoro ricorrenti in alcuni periodi dell’anno ed ove ciascuna di tali attività abbia una durata non inferiore a 60 giorni lavorativi, le Organizzazioni sindacali firmatarie potranno comunicare, al fine di interpretarne le particolari problematiche, il nominativo di rappresentanti dei lavoratori addetti a tali attività.
Fermo restando quanto previsto al precedente periodo, la suddetta facoltà potrà essere esercitata quando sussistano congiuntamente nell’unità produttiva, al momento della comunicazione, le seguenti condizioni:
a) il numero degli addetti alle attività stagionali o per punte di maggior lavoro ricorrenti sia almeno pari al 10% dei dipendenti a tempo indeterminato;
b) tale numero non sia comunque inferiore alle 50 unità.
Il numero di tali rappresentanti sarà complessivamente pari ad 1 qualora il numero degli addetti di cui al comma precedente sia inferiore o pari a 220 ed a 2 sopra tale limite numerico. I suddetti rappresentanti saranno individuati di volta in volta tra gli assunti nei vari periodi di stagionalità o di punte di maggior lavoro ricorrente e affiancheranno le RSU fino alla cessazione del proprio rapporto di lavoro e, durante tale periodo, potranno utilizzare i permessi
attribuiti alle RSU secondo le indicazioni delle stesse.

PRIMA DICHIARAZIONE A VERBALE
Per quanto non espressamente previsto al presente articolo si intendono richiamate le disposizioni dell’Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014 e, per quanto compatibili, dell’Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 e dell’Accordo di settore 12 maggio 1994.

SECONDA DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti, in considerazione dei contenuti del presente accordo, convengono che il numero dei componenti della RSU sancito nel precedente punto 4 non può essere incrementato a livello aziendale sia pure in forza di accordi o prassi preesistenti all’ accordo medesimo.
Fai, Flai, Uila e Federalimentare si impegnano a garantire a livello di unità produttive comportamenti coerenti con quanto sopra convenuto, assicurando, ove necessario, gli opportuni interventi.

PRIMA DICHIARAZIONE CONGIUNTA
In caso di accordi interconfederali o di norme di legge relativi alla materia, le parti stipulanti il presente accordo si incontreranno in sede nazionale per esaminare l’eventuale necessità di armonizzare e/o adeguare le normative contrattuali della categoria con tali nuove discipline.

SECONDA DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Scadenza delle RSU al termine del triennio dalla elezione con spostamento del primo rin- novo in uno dei due bimestri concordati.
Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e Federalimentare concordano sulla opportunità di unificare in periodi definiti dell’anno i rinnovi delle RSU del settore, al termine del triennio di rispettiva durata.
Per consentire la maggior partecipazione dei lavoratori e favorire una collocazione certa all’interno della normale organizzazione delle imprese, le elezioni verranno concentrate nel corso dei bimestri di maggio/giugno e ottobre/novembre di ciascun anno, salvi diversi accordi tra le parti.
Per rendere possibile il graduale allineamento di tutti i rinnovi entro i periodi di cui sopra, con decorrenza dal 7 novembre 2014, la prossima scadenza di ciascuna RSU verrà posticipata fino alla elezione della nuova RSU, comunque non oltre il 30 novembre dello stesso anno se la scadenza è prevista nel primo semestre di calendario e non oltre il 30 giugno dell’anno immediatamente successivo se prevista nel secondo semestre.
Unicamente per tali primi rinnovi è concordato un periodo di ultravigenza della RSU interessata fino al rispettivo termine di scadenza di cui sopra.

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