15 Luglio 1977
ALLEGATO A
All’Assozucchero Genova
Inizio e fine del lavoro
Con riferimento alle intese intervenute di abolire, per ragioni di uniformità contrattuale, l’articolo 8 del Ccnl 29 luglio 1976, Vi confermiamo la comune volontà di non apportare inno- vazione alcuna alla situazione in atto al riguardo presso i singoli Stabilimenti.
Distinti saluti.
Filia
15 Luglio 1977
ALLEGATO B
All’Assozucchero Genova
Lavoratori studenti e diritto allo studio
Ci riferiamo alle norme del Ccnl 31 maggio 1980 per quanto attiene i Lavoratori studenti ed il Diritto allo studio per confermarVi che i permessi e le facilitazioni tutte in esse previsti, salvo quelli necessari per sostenere specifici esami, non potranno essere usufruiti nei periodi della campagna bietole.
Distinti saluti.
Filia
6 Luglio 1995
ALLEGATO C
All’Assozucchero Genova
RSU ed Esecutivo delle stesse
In relazione all’istituto, Vi precisiamo che le segnalazioni da parte delle nostre Organizza-zioni territoriali della composizione delle RSU e degli eventuali Esecutivi delle stesse saranno effettuate contestualmente sia a codesta Associazione sia alle Direzioni delle unità produttive interessate, unitamente alle risultanze ed ai verbali elettorali.
Distinti saluti.
Fat-Flai-Uila
Genova, 16 Giugno 1980
ALLEGATO D
Spettabile Filia Roma
Con riferimento all’accordo 15/7/1977 per il settore saccarifero e all’accordo di rinnovo contrattuale 31/5/1980, Vi confermiamo che, a seguito dell’avvenuto conglobamento dei 103 punti di contingenza, maturati a tutto il 31/1/1975 e degli ulteriori 34 punti, maturati a tutto il 31/1/1977, ai lavoratori già in forza nel terzo livello al 31/10/1977 ed ancora alle dipendenze in tale livello alla data del 31/5/1980 è attribuito, con decorrenza 1°/5/1980, un superminimo individuale ad personam di L. 4.359 lorde mensili.
Sulla base di quanto sopra, ai lavoratori assunti nel terzo livello o ad esso promossi dal 1°/11/1977 ed ancora in forza in tale livello al 31/5/1980 è attribuito un superminimo indivi- duale mensile ad personam di L. 1.304 lorde con decorrenza 1°/5/1980. Nessun superminimo, com’è ovvio, è dovuto a tale titolo ai lavoratori assunti o promossi al terzo livello dal 1° maggio 1980 in poi.
Con riferimento all’Accordo 12 luglio 1974 si conferma il superminimo individuale non assorbibile di L. 1.500 lorde mensili agli ex maestri d’opera come tali in forza al 31 luglio 1974.
Distinti saluti.
Assozucchero
ALLEGATO E
ACCORDO 28 GENNAIO 1969 RELATIVO ALL’INDUSTRIA SACCARIFERA
Le Società Saccarifere, tramite I’Assozucchero, comunicheranno entro il 31 ottobre di ciascun anno, per la campagna successiva, i loro motivati programmi di ristrutturazione sia ai Ministri dell’Agricoltura e dell’Industria che al Ministro del Lavoro, il quale darà comunicazione alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.
Mentre i Ministri dell’Agricoltura e dell’Industria avviano l’esame di competenza, parallelamente sui programmi esposti dalle Società Saccarifere le Organizzazioni dei Lavoratori esprimeranno, negli incontri in sede sindacale, il loro motivato parere ai fini occupazionali e sociali entro il termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.
Le conclusioni di tali incontri saranno trasmesse immediatamente ai due Ministeri dell’Industria e dell’Agricoltura.
Le predette Amministrazioni, nell’ambito dei poteri ad esse attribuiti, prenderanno nella debita considerazione quanto comunicheranno le Organizzazioni Sindacali per le decisioni di competenza, che terranno conto, nell’interesse pubblico, anche della salvaguardia dell’occupa- zione nella massima misura possibile.
Il Ministero del Bilancio e Programmazione Economica si riserva, in caso di necessità, di procedere all’eventuale consultazione delle Parti.
La procedura di cui sopra dovrà esaurirsi nel termine di 50 giorni dalla data di comunica- zione dei programmi di ristrutturazione e solo trascorso tale termine potrà essere eventualmente dato l’avvio alla procedura prevista dall’accordo interconfederale 5 maggio 1965.
Per la campagna 1969 la comunicazione dei programmi avrà luogo entro il 15 marzo 1969, salvo che per la Società Eridania, la quale provvede a tale comunicazione contestualmente alla firma del presente accordo.
Fulpia-Cisl
Fiaiza-Filziat-Cgil Sias-Uil Assozucchero
NOTA A VERBALE
L’Assozucchero dichiara che i piani di ristrutturazione che saranno presentati ai sensi del 1° comma del presente accordo saranno redatti sulla base delle quote di produzione assegnate alle singole società e in tanto tali piani rimarranno validi in quanto tali quote non abbiano a subire variazioni.
ALLEGATO F
Assozucchero ha preso atto delle richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali finalizzate alla stabilizzazione dell’occupazione.
A tal proposito – riferendosi in modo specifico alla ciclica assunzione di lavoratori per lo svolgimento della campagna saccarifera – Assozucchero riafferma l’esigenza delle imprese associate di assumere per ciascuna campagna nell’ambito di personale qualificato, già professionalizzato e selezionato nelle precedenti occasioni di lavoro dalle imprese stesse.
In tal senso ritiene che i lavoratori i quali abbiano completato la campagna dell’anno in corso, nel quadro di una reciproca soddisfazione, forniscano le migliori garanzie per il proficuo svolgimento dell’attività lavorativa.
Conseguentemente e coerentemente con tale premessa, Assozucchero impegna le imprese associate a selezionare il personale da assumere in occasione dell’avvio di ciascuna campagna saccarifera reperendolo prioritariamente tra i lavoratori stagionali assunti in occasione della campagna precedente, salvo che non sussistano giustificate ragioni, che non necessitino specifiche professionalità, che non siano state soppresse postazioni di lavoro, che non occorra ricoprire mansioni o qualifiche per le quali non vi sia personale a disposizione e, infine, con la specifica esclusione dei lavoratori cui siano stati legittimamente comminati più di un provvedimento disciplinare nell’ambito della stessa campagna, o che abbiano interrotto il servizio per un periodo superiore a 10 giorni nel corso o al termine della campagna (con esclusione delle assenze per l’esercizio dei diritti sindacali, per maternità, per gli obblighi di leva, per infortunio sul lavoro e per l’ipotesi di un’unica assenza continuativa).
Costituiranno priorità per la riassunzione l’iscrizione alle liste dei disoccupati, l’iscrizione all’anagrafe dei lavoratori dipendenti e l’anzianità di servizio.
A tal fine le imprese raccolgono, entro e non oltre tre mesi dalla data di cessazione del rap- porto di lavoro, le dichiarazioni di interesse dei lavoratori che intendano fruire della succitata priorità.
Le parti si danno reciprocamente atto che la ciclica successione delle assunzioni dei medesimi lavoratori, realizzatasi in base al presente impegno non comporta in alcun modo la modifica della natura dei singoli contratti a durata determinata.
Roma, 29 luglio 2003
ASSOZUCCHERO
Fai – Cisl Flai – Cgil Uila – Uil
ALLEGATO G
Orario di lavoro
Roma, 29 luglio 2003
Alle
Segreterie Nazionali
Fai – Cisl Flai – Cgil Uila – Uil
Con riferimento all’ultimo paragrafo introdotto al punto 12 delle Disposizioni specifiche per gli Addetti all’Industria Saccarifera (sostitutivo dell’art. 30 ter del Ccnl industria alimenta- re), vi chiediamo di confermarci che, per quanto concerne i lavoratori che svolgono le attività e le prestazioni di cui all’art. 16 Dlgs n. 66/2003, si farà riferimento alle eventuali disposizioni dei decreti che saranno adottati dal Ministero del lavoro, sentite le OO.SS. nazionali nonchè le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, in attuazione del 2 comma del suddetto articolo 16.
Con i migliori saluti
Assozucchero
Roma, 29 luglio 2003
Spett.le Assozucchero
Vi confermiamo che i contenuti della Vostra in data odierna concernente il punto 12 delle Disposizione specifiche per gli Addetti alle Industre Saccarifere (sostituivo dell’art. 30 ter del Ccnl industria alimentare) sono da noi condivisi ed accolti.
Con i migliori saluti.
Fai – Cisl
Flai – Cgil
Uila – Uil