ALLEGATO 41
Bilateralità di settore
Le Parti si danno reciprocamente atto che – considerata la finalità sociale del welfare contrattuale – la gestione delle risorse ad essa destinate deve essere realizzata ed attuata secondo criteri che favoriscano l’ottimizzazione e l’uso di tali fondi per le finalità cui sono versati da aziende e lavoratori.
Coerentemente le parti stipulanti chiederanno agli Organi statutari del Fondo FASA di creare le condizioni, nel rispetto delle norme di legge, finalizzate a garantire la destinazione delle sopravvenienze di gestione ad altre attività di Welfare convenute dalle Parti Stipulanti, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo:
a) lavoratori con contratto a tempo indeterminato involontariamente disoccupati, e ai quali mancano non più di 24 mesi al godimento della pensione;
b) trasformazioni volontarie part-time finalizzate alla conservazione del posto e/o ponte generazionale.
Ciò premesso, vista la situazione patrimoniale e gestionale del Fondo FASA, le Parti con- vengono:
a) il rinvio della compartecipazione contributiva al Fondo pari a 2 euro/mese a carico dei lavoratori iscritti al Fasa, di cui all’art. 74-quater, dal 1 giugno 2016 alla data del 1° giugno del 2020.
Destinatari delle nuove attività di welfare sono i lavoratori iscritti al Fondo FASA.
A tal fine, per realizzare il nuovo intervento di responsabilità sociale, le Parti costituiscono una Commissione paritetica, composta da 6 componenti per ciascuna parte, che avrà il compito di definire, entro il 30.9.2016, criteri, condizioni e modalità di gestione che consentano di otti- mizzare le risorse presenti.
Le Parti convengono sulla estensione della copertura sanitaria prevista dal Fasa al convi- vente more uxorio.
La data dell’All. 34 è spostata dal 31.12.2015 al 31dicembre 2019.