ALLEGATO 40
Accordo del 22 gennaio 2013 per l’attuazione degli impegni ex Ccnl 27.10.2012 su Fondo sostegno maternità/paternità e promozione bilateralità
Verbale di accordo
Si è stipulato il seguente per la gestione delle indennità contrattuali integrative o quelle di legge a sostegno della maternità e della paternità per il periodo di astensione facoltativa post-partum e per le attività promozionali a favore di FASA – Cassa Vita – Alifond – Astensione facoltativa post-partum
Premesso:
- quanto previsto all’art. 1 bis del Ccnl del 27-10-2012, e in particolare ai commi 3 e 4, laddove si prevede che:
l’EBS organizzerà e gestirà attività e/o servizi bilaterali in tema di welfare previsti dal Ccnl ovvero individuati dal Comitato di Indirizzo di cui all’art. 1, a sostegno della maternità e della paternità per il periodo di astensione facoltativa post partum.
Nelle more della emanazione della normativa di legge in tema di detassazione e decontri- buzione degli importi versati a favore di interventi in tema di welfare contrattuale, le Parti concordano di assicurare la gestione dell’intervento di cui al primo alinea di cui sopra, a partire dal 1.1.2013, attraverso il Fondo sanitario integrativo di settore (FASA), al quale verrà versata una specifica contribuzione mensile (riferita a 12 mensilità) pari a 2 euro con riferimento ad ogni lavoratore con contratto a tempo indeterminato.
- che con l’art. 1 bis del Ccnl del 27-10-2012 per i lavoratori dell’Industria alimentare, le Parti hanno inteso disporre un obbligo in capo a tutti i datori di lavoro che applicano il predetto Contratto collettivo nazionale di lavoro di fornire una prestazione assistenziale, ai sensi dell’art. 51 del DPR 917/86 e successive modifiche e integrazioni (TUIR);
- che al fine di dare attuazione all’art. 1 bis, con uno strumento che garantisca collettiva- mente e mutualisticamente la copertura economica di tale obbligo datoriale, le Parti, co- erentemente con quanto sopra, hanno scelto di orientare in via eccezionale e temporanea sul FASA la contribuzione assistenziale destinata al sostegno alla maternità/paternità, che sarà gestita dal Fondo stesso attraverso una gestione amministrativa e contabile autonoma e separata, anche al fine di ridurre al massimo i costi di gestione. Tale contribuzione, anche alla luce degli approfondimenti tecnici effettuati sul trattamento fiscale e contributivo:
a) non costituisce reddito imponibile del lavoratore ai fini IRPEF
b) non costituisce retribuzione imponibile, rispetto a contribuzioni previdenziali a carico del lavoratore
c) è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa
d) è soggetta alla contribuzione di solidarietà (10%) a carico del datore di
Le parti inoltre concordano di svolgere tramite il FASA quanto previsto dallo scambio di lettere sulla bilateralità, nel quale si prevede che:
“Le Parti, nel comune convincimento dell’importanza che riveste la bilateralità nel settore, concordano il versamento a carico delle imprese, a decorrere dal 1.1.2013 e sino al 31.12.2015, di 1 euro/mese, con riferimento a ciascun lavoratore a tempo indeterminato, al Fondo di assisten- za sanitaria integrativa di settore (FASA), che confluiranno su apposita sezione separata conta- bile ed amministrativa secondo le modalità che saranno concordate tra le parti in seno al C.d.A.. Le Parti concordano inoltre di sospendere per analogo periodo quanto previsto dall’Art. 1-bis, punto a), co. 2, e dall’Art. 13 del Ccnl 22.9.2009.”
Gli importi previsti ai precedenti alinea saranno versati anche dalle aziende nelle quali sia- no attive forme equipollenti di assistenza sanitaria integrativa (polizze, casse, e/o fondi) e per le quali, conseguentemente – in forza della clausola di salvaguardia di cui all’art. 74 quater – non corre l’obbligo di iscrivere lavoratori al FASA.
“Tali risorse saranno finalizzate ad una maggiore diffusione sul territorio della conoscenza da parte dei lavoratori iscritti della polizza sanitaria integrativa, mediante attività formative/ informative realizzate dalle strutture delle Organizzazioni sindacali volte ad una maggiore diffusione delle potenzialità offerte dal Fondo di previdenza complementare Alifond, nonché al raggiungimento dell’obiettivo di incrementare il numero di adesioni al medesimo Fondo.
Le parti confermano che le aziende che hanno definito norme di miglior favore relative all’aspettativa di cui all’art. 31 della Legge n. 300 del 1970 ai propri dipendenti chiamati a ricoprire cariche sindacali, continua ad applicarsi, ai fini del finanziamento di cui sopra, l’importo concordato di 0,50 euro”;
Tutto quanto sopra premesso, si conviene:
che le Aziende verseranno mensilmente e in modo contestuale al FASA gli importi con- trattualmente dovuti.
Il diritto al contributo assistenziale per maternità/paternità spetta nel caso di richieste di congedo avanzate a partire dal 1.1.2013.
Il FASA individuerà le soluzioni tecniche che consentano di semplificare alle Aziende le operazioni di versamento della contribuzione mensile, tenendo conto delle diverse tipologie della stessa: a) il contributo di 10 euro per la copertura della polizza sanitaria è riferito ai soli lavoratori iscritti al FASA; b) il contributo assistenziale di 2 euro per il sostegno alla maternità/ paternità è riferito ai lavoratori a tempo indeterminato; c) il contributo di 1 / 0,50 euro per la bilateralità è riferito ai lavoratori a tempo indeterminato.
I versamenti mensili saranno effettuati entro il 16 del mese successivo a quello di competenza, facendo riferimento agli organici in forza alla fine del mese di competenza.
Il Consiglio di Amministrazione del FASA provvederà alla apertura di due ulteriori conti correnti.
Nel primo affluiranno gli importi versati dalle aziende per il pagamento di quanto previsto dall’Art. 1 bis del Ccnl del 27-10-2013 (assistenza maternità/paternità).
Le Parti convengono di erogare il contributo assistenziale ai genitori con figli di età fino a tre anni di vita e stabiliscono che non potrà superare il 100% della retribuzione mensile di fatto di cui al terz’ultimo comma dell’art. 31 del predetto Ccnl, relativa al mese precedente la richiesta, inclusi gli elementi retributivi legati all’effettiva presenza (es.: maggiorazione turni, straordinari), detratto l’importo versato dall’INPS.
Le Parti decidono inoltre che nel primo anno di gestione il Fondo FASA provvederà a liquidare nel mese di settembre 2013 e nel mese di marzo 2014 tutte le richieste avanzate nei due semestri dell’anno.
Il Consiglio di Amministrazione del FASA pertanto individuerà un importo indicativo che in sede di consuntivo potrà oscillare in più o meno a secondo degli introiti effettivamente ver- sati dalle Aziende al Fondo ed alle prestazioni effettivamente richieste.
Fermo restando che il contributo assistenziale sarà corrisposto solo per le giornate inden- nizzate dall’INPS, le Parti a titolo sperimentale fissano in 1 mese il periodo minimo di assenza consecutiva – nel numero massimo di 1 richiesta all’anno nel corso del periodo di godimento del diritto – per il quale può essere richiesto il contributo assistenziale medesimo.
Ai fini dell’esercizio del diritto al contributo assistenziale, il genitore è tenuto ad avanzare al FASA la richiesta scritta presentata al datore di lavoro, indicando la durata del periodo continuativo di congedo richiesto.
Il secondo c/c bancario verrà utilizzato per il versamento delle somme destinate alla pro- mozione della bilateralità.
Il Consiglio di Amministrazione del FASA è abilitato con tali importi a finanziare attività promozionali per la divulgazione della conoscenza delle prestazioni di: FASA – Cassa Vita – Alifond – Astensione facoltativa post-partum.
Tale attività promozionale è affidata alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti che la svolgeranno tramite personale, allo scopo comandato presso il Fondo FASA e con convegni e iniziative specifiche che verranno preventivamente approvate dal FASA e debitamente documentate sul piano fiscale alla loro conclusione.
Al CdA del FASA è altresì demandato il compito di definire le norme regolamentari attuative della presente intesa.