ALLEGATO 39
Scambio di lettere su bilateralità
Le Parti, nel comune convincimento dell’importanza che riveste la bilateralità nel settore, concordano il versamento a carico delle imprese, a decorrere dal 1.1.2013 e sino al 31.12.2015, di 1 euro/mese, con riferimento a ciascun lavoratore a tempo indeterminato, al Fondo di assistenza sanitaria integrativa di settore (FASA), che confluiranno su apposita sezione separata conta- bile ed amministrativa secondo le modalità che saranno concordate tra le Parti in seno al CdA.
Le parti concordano inoltre di sospendere per analogo periodo quanto previsto dall’Art. 1- bis, punto a), co. 2, e dall’Art. 13 del Ccnl 22.9.2009.
La predetta contribuzione sarà versata anche dalle aziende per le quali non corre l’obbligo di iscrivere lavoratori al FASA.
Il versamento di cui sopra sarà effettuato contestualmente a quello concernente la contri- buzione mensile (di 10 euro) che le aziende già versano per la copertura sanitaria dei propri dipendenti.
Tali risorse saranno finalizzate ad una maggiore diffusione sul territorio della conoscenza da parte dei lavoratori iscritti della polizza sanitaria integrativa, mediante attività formative/ informative realizzate dalle strutture delle Organizzazioni sindacali volte ad una maggiore dif- fusione delle potenzialità offerte dal Fondo di previdenza complementare Alifond, nonché al raggiungimento dell’obiettivo di incrementare il numero di adesioni al medesimo Fondo.
Le Parti confermano che per le aziende che hanno definito norme di miglior favore relative all’aspettativa di cui all’art. 31 della Legge n. 300 del 1970 ai propri dipendenti chiamati a rico- prire cariche sindacali, continua ad applicarsi, ai fini del finanziamento di cui sopra, l’importo concordato di 0,50 euro/mese.
Roma, 27 ottobre 2012
Nota: La data prevista al primo periodo dell’All. 39 è spostata dal 31.12.2015 al 31 dicembre 2019 (si veda All. 41 ultimo periodo).