ALLEGATO 19
Accordo 11.12.2006 per l’individuazione di una diversa denominazione dell’apprendistato professionalizzante
Verbale di accordo
In data 8 gennaio 2007,
tra
AIDI AIIPA ANCIT ANICAV
ASSALZOO ASSICA ASSOBIBE ASSOBIRRA ASSOCARNI ASSODISTIL ASSOLATTE FEDERVINI ITALMOPA MINERACQUA UNA
UNIPI UNIONZUCCHERO
con la partecipazione di FEDERALIMENTARE
e
FAI-CISL FLAI-CGIL UILA-UIL
- con riferimento all’istituto dell’apprendistato professionalizzante di cui all’art. 21 del Ccnl
per l’Industria alimentare, come modificato dall’Accordo 17 settembre 2005,
- considerato l’Accordo 26 giugno 2006 in materia di profili formativi e conoscenze professionali, che prevede l’impegno a valutare nelle sedi opportune la possibilità di individuare una diversa denominazione dell’apprendistato professionalizzante che – nelle relazioni tra le parti e ferma restando la integrale applicazione della disciplina di cui all’art. 49 del DLgs 276 del 2003 e successive modifiche e integrazioni – sia più idonea a cogliere le nuove professionalità alle quali il contratto può ora fare riferimento,
si è convenuto quanto segue:
- A) La rubrica e il primo comma dell’art. 21 del Ccnl sono modificati come segue:
“Art. 21 Contratto formativo professionalizzante (Apprendistato professionalizzante ex DLgs 276/2003)
L’apprendistato professionalizzante di cui all’art. 49 del DLgs 276 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni viene denominato Contratto Formativo Professionalizzante; la sua disciplina applicativa fa riferimento alle vigenti norme di legge salvo quanto disposto nei com- mi seguenti”.
B) Le Parti si impegnano, tenuto conto del carattere innovativo della presente regolamentazione, a definire ulteriori profili formativi in relazione alle eventuali esigenze che si dovessero manifestare in fase applicativa, e ad apportare alla regolamentazione di cui all’articolo 21 del Ccnl, anche in relazione all’evoluzione del quadro di riferimento, le opportune innovazioni al fine di agevolarne l’applicazione.