Articoli CCNL

CCNL per i lavoratori dell’industria alimentare (2016-2019) – Allegati

ALLEGATO 15

Verbale di accordo

(Part-time e apprendistato professionalizzante)

In data 17 settembre 2005

AIDI AIIPA ANCIT ANICAV

ASSALZOO ASSICA ASSOBIBE ASSOBIRRA ASSOCARNI

Tra

ASSODISTIL ASSOLATTE FEDERVINI ITALMOPA MINERACQUA UNA

UNIPI UNIONZUCCHERO

con la partecipazione di FEDERALIMENTARE con l’assistenza di CONFINDUSTRIA

e

FAI-CISL FLAI-CGIL UILA-UIL

in attuazione di quanto previsto dall’art. 22bis del Ccnl per l’industria alimentare 14.7.2003 e del primo comma dell’Allegato 1 al Ccnl medesimo,

convengono

tenuto conto della sopravvenienza del Dlgs 276/2003, di modificare, a decorrere dalla data di stipula del presente accordo, gli articoli 20 (Part-time) e 21, lett. A (apprendistato) del citato Ccnl 14.7.2003 come da documenti allegati.

Art. 20 – Part-time

Allo scopo di utilizzare le possibili occasioni di lavoro e nell’intento di favorire l’occupa- zione e la flessibilità, le Parti concordano sull’opportunità di ricorrere a prestazioni con orario inferiore a quello contrattuale.

In attuazione dei rinvii disposti dal Dlgs. 10.9.2003 n. 276, il part-time, cioè il rapporto  di lavoro con prestazione ad orario ridotto rispetto a quello stabilito dal Ccnl, viene regolato come segue.

L’instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:

  1. gli elementi previsti dall’art. 15 del presente contratto
  2. la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell’orario

La prestazione di lavoro part-time potrà svilupparsi verticalmente, orizzontalmente e nel modo cd. misto; il trattamento economico e normativo seguirà criteri di proporzionalità all’en- tità della prestazione lavorativa, compatibilmente con le particolari caratteristiche dell’istituto, sulla base del rapporto tra orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario previsto per il per- sonale a tempo pieno. Saranno valutate le possibilità di reversibilità in relazione alle esigenze aziendali e del lavoratore e quando ciò sarà compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere. L’azienda, ove proceda ad assunzione di personale a tempo parziale, darà comunque priorità nella valutazione di cui sopra, fino al limite del 3% del personale in forza a tempo pieno, ovvero del 2% nelle aziende fino a 100 dipendenti, alle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale motivate dalla necessità di:

a) assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati(1) o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti;

b) accudire i figli fino al compimento dei sette anni;

c) studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea.

Tali domande saranno prese in considerazione in ordine cronologico di presentazione:

  • se consegnate alla Direzione aziendale entro 72 ore dall’avvenuta comunicazione scritta;
  • se presentate da lavoratori adibiti alle stesse mansioni di quelli da assumere a tempo parziale;
  • qualora l’azienda sia in grado di reperire altri lavoratori delle stesse mansioni, disponibili al tempo pieno.

In applicazione di quanto previsto dall’art. 2, co. 2 e dall’art. 3, commi 7, 8, 9 del DLgs

  1. 61/2000, come modificato dall’art. 46 del DLgs 276/03, all’atto della stipula del contratto o successivamente nel corso del suo svolgimento le parti interessate, con specifico patto scritto, potranno prevedere l’inserzione nel contratto a tempo parziale, anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine, di:
  2. a) clausole flessibili, relative alla collocazione temporale della prestazione lavorativa, anche determinando il passaggio da un part-time orizzontale a verticale o viceversa, ovvero al sistema misto;
  3. b) nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa.

Con riferimento a quanto previsto dall’ipotesi a), di cui al comma 7 del presente articolo, l’azienda ha facoltà di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa di singoli dipendenti a tempo parziale (clausola di flessibilità), dandone preavviso alla RSU e ai lavora- tori interessati 5 giorni prima. Le ore di lavoro prestate in applicazione del presente comma e secondo il patto di cui sopra sono compensate con una maggiorazione pari al 15% della retribuzione di cui all’ultimo comma dell’art. 31, salva diversa regolamentazione complessivamente di miglior favore a livello aziendale.

In presenza di emergenze tecniche e/o produttive, il termine di preavviso potrà essere ridotto fino a 2 giorni lavorativi, in tal caso la maggiorazione di cui sopra sarà elevata al 20%. Quanto sopra non si applica nei casi di riassetto complessivo dell’orario di lavoro che interessino l’intera azienda ovvero unità organizzative autonome della stessa.

Con riferimento a quanto previsto dall’ipotesi b), di cui al comma 7 del presente articolo, l’azienda ha facoltà di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa (clausola di elasticità per i part-time verticali o misti), dandone preavviso ai lavoratori interessati almeno 5 giorni prima. Le ore di lavoro prestate secondo tale modalità sono compensate con una maggiorazione pari al 15% della retribuzione di cui all’ultimo comma dell’art. 31, salva diversa regolamentazione complessivamente di miglior favore a livello aziendale.

In presenza di emergenze tecniche e/o produttive, il termine di preavviso potrà essere ridotto fino a 2 giorni lavorativi, in tal caso la maggiorazione di cui sopra sarà elevata al 20%. Quanto sopra non si applica nei casi di riassetto complessivo dell’orario di lavoro che interessino l’intera azienda ovvero unità organizzative autonome della stessa.

(1) per gravi malattie le parti intendono quelle di cui alla lett. A) della “Dichiarazione su patologie di particolare gravità e su stati di tossicodipendenza” di cui all’art. 47 del Ccnl.

Con riguardo al part-time orizzontale, in riferimento a specifiche esigenze organizzative e produttive, nei casi e nei limiti di cui all’art. 31 del Ccnl, è consentita la prestazione di lavoro eccedente l’orario ridotto concordato.

Lo svolgimento di tali prestazioni è ammesso, oltreché nelle ipotesi di rapporto di lavoro part-time a tempo indeterminato, anche in ogni fattispecie in cui è possibile l’assunzione a tempo determinato. Le predette prestazioni – che costituiscono lavoro supplementare – sono ammesse, previa richiesta dell’azienda e previo consenso del lavoratore a tempo parziale.

Le ore di lavoro supplementare, come sopra definite, saranno compensate con la quota ora- ria della retribuzione di cui all’art. 31, maggiorata del 15% per le prestazioni rientranti nell’ambito del 50% dell’orario stabilito per ciascun lavoratore. Per le prestazioni eccedenti tale limite, la maggiorazione sarà del 30%, fermo restando che tali prestazioni non potranno comunque superare l’80% dell’orario stabilito per ciascun lavoratore a tempo parziale di tipo orizzontale, e, qualora la prestazione sia inferiore all’orario normale settimanale, l’80% dell’orario stabilito per ciascun lavoratore a tempo parziale di tipo verticale o misto.

In ogni caso, ove il lavoratore superi le 40 ore settimanali, le prestazioni eccedenti nella settimana saranno compensate con la maggiorazione del 45%.

Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale le prestazioni di lavoro sono disciplinate nei presupposti e nelle quantità dalle disposizioni del presente contratto per i lavoratori a tempo pieno.

Le intese vigenti a livello aziendale con trattamenti complessivamente di miglior favore rispetto alla disciplina di cui sopra sono fatte salve e si intendono comunque non cumulabili con la disciplina medesima.

In relazione a quanto sopra le Parti potranno incontrarsi a livello aziendale per valutarne l’applicazione.

CHIARIMENTO A VERBALE

La variazione della collocazione temporale della prestazione e la sua variazione in aumento non danno diritto alle compensazioni di cui ai commi 8 e 10 nei casi in cui esse siano richieste dal lavoratore interessato per sue necessità o scelta.

NOTA A VERBALE

Per il settore saccarifero nella fattispecie di cui al dodicesimo comma la maggiorazione sarà del 40%

Art. 21 (Apprendistato professionalizzante)

Per la disciplina dell’apprendistato si fa richiamo alle vigenti norme di legge salvo quanto disposto nei commi seguenti.

In attuazione delle disposizioni di cui al DLgs 276 del 2003, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventino- ve anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.

Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, ai sensi della legge 53/2003, il contratto di apprendistato professionalizzante può esser stipulato dal diciassettesimo anno di età. Può essere convenuto un periodo di prova ai sensi dell’art. 17 del presente Contratto, di durata non superiore a quanto previsto per il livello immediatamente superiore a quello di inserimento.

Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori desti- nati a svolgere le mansioni proprie del 5°, 4°, 3°, 3A, 2° e 1° livello.

La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi è così determinata:

Livelli Durata complessiva Mesi Primo Periodo Mesi Secondo periodo Mesi Terzo Periodo Mesi
5 24 6 18
4 36 6 14 16
3 42 12 14 16
3A 48 14 16 18
2 54 16 18 20
1 60 18 18 24

L’inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato:

  • nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destina- zione finale;
  • nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale
  • nel terzo ed ultimo periodo: inquadramento al livello di destinazione finale

Gli apprendisti con destinazione finale al 5° livello saranno inquadrati al livello di destina- zione finale con decorrenza dall’inizio del secondo periodo di apprendistato.

Per gli apprendisti confermati a tempo indeterminato, l’anzianità utile, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, viene considerata per un periodo equivalente ad un terzo dell’intera durata del periodo di apprendistato presso la medesima azienda

In caso di infortunio sul lavoro l’azienda integrerà il trattamento Inail fino al 100 per cento della retribuzione normale nel primo giorno e fino alla cessazione dell’indennità di invalidità temporanea nei limiti del periodo di durata dell’apprendistato.

In caso di malattia viene mantenuto il rapporto e corrisposto il 50 per cento della retribuzione normale per un massimo di 6 mesi per ogni anno e nei limiti del periodo di durata dell’apprendistato.

Le ferie di cui all’art. 35 matureranno pro quota con riferimento al servizio effettivamente prestato presso la stessa azienda.

Formazione

La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all’azienda.

I principi convenuti nel presente capitolo sono finalizzati a garantire una uniforme applica- zione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante. Le parti si danno atto che la definizione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante compete alle Regioni, d’intesa con le associazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente Ccnl.

Ai fini del conseguimento della qualificazione è destinato un monte ore di 120 ore medie annue retribuite, ridotto ad 80 ore ove l’apprendista sia in possesso di titolo di studio correlato al profilo professionale da conseguire o di attestato di qualifica idoneo rispetto all’attività da svolgere.

Le modalità e l’articolazione della formazione potranno essere definite a livello aziendale, tenendo presente che una quota del monte ore dovrà essere destinata all’apprendimento di no- zioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro; una quota sarà riservata alla conoscenza dei diritti e dei doveri nel rapporto di lavoro; una quota concernerà l’organizzazione aziendale e del ciclo produttivo ai fini del completo inserimento dell’apprendista nell’ambiente di lavoro.

Le ore di formazione relative all’antinfortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. Le ulteriori ore di formazione specificamente rivolte al conseguimento della qualificazione, potranno essere realizzate attraverso modalità di formazione in alternanza, on the job, in affiancamento e moduli di formazione teorica.

La formazione interna, anche con modalità e-learning, è prevista per le materie collegate alla realtà aziendale/professionale, mentre le altre materie potranno essere oggetto di formazione interna o esterna all’azienda, sempre facendo ricorso anche a modalità e-learning, qualora l’azienda disponga di capacità formativa interna.

Sono indicatori della capacità formativa interna la presenza di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi ed alle dimensioni aziendali.

L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l’attività formativa svolta.

Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall’impresa. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro.

Durante il periodo di apprendistato le aziende cureranno che l’addestramento e la forma- zione siano coerenti a quanto stabilito nella sopra richiamata intesa.

I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro o presso la medesima azienda si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività e mansioni.

Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione di cui sopra saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.

DICHIARAZIONE COMUNE

Per quanto specificamente concerne i profili formativi, le Parti concordano di fare riferimento in via transitoria, ove occorra, all’accordo sulla formazione esterna per gli apprendisti che le Associazioni imprenditoriali stipulanti e le Organizzazioni sindacali hanno sottoscritto in data 23.2.2000, previo parere dell’Isfol, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 196/1997, ed integrato con riferimento alla tracciabilità e sicurezza alimentare come da allegato.

Le parti si impegnano ad individuare entro il 30/11/2005 eventuali ulteriori profili di settore.

Resta fermo quanto già attuato a livello locale in attuazione dei protocolli regionali.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioni

NOTA A VERBALE

Ai contratti di apprendistato instaurati ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del Dlgs 276/2003 continua ad applicarsi la normativa originaria fino alla loro naturale scadenza.

Articoli Correlati