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CCNL per i lavoratori dell’industria alimentare (2016-2019) – Allegati

ALLEGATO 14

Verbale di accordo in materia di godimento delle ferie

Verbale di accordo

Roma, 20 giugno 2001

tra

– AIDI
– AIIPA
– AIRI
– ANCIT
– ANICAV
– ASSALZOO
– ASSICA
– ASSOBIBE
– ASSOBIRRA
– ASSOLATTE
– ASSOZUCCHERO
– DISTILLATORI
– FEDERVINI
– ITALMOPA
– MINERACQUA
– UNA
– UNIPI

con la partecipazione di FEDERALIMENTARE, con l’assistenza di CONFINDUSTRIA,

e

FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL

è stato raggiunto il seguente accordo:

considerate le disposizioni contrattuali e legislative in materia di ferie;

la posizione espressa dall’Inps in merito alla individuazione del momento per l’assolvimento degli obblighi contributivi;

l’opportunità di evitare l’accumulo di ferie residue,

verificato

che il contratto collettivo nazionale del 5 giugno 1999 non prevede un termine ultimo per il godimento delle ferie;

ritenuto

che è opportuno agevolare la effettiva fruizione delle ferie maturate sia prima del 31 dicembre 1999 che successivamente;

convengono quanto segue:

  • le ferie maturate anteriormente alla data del 31 dicembre 1999 possono essere legittimamente fruite entro il 30 giugno 2002,
  • le ferie maturate nel corso dell’anno 2000 possono essere legittimamente fruite entro il 30 giugno 2003,
  • eventuali residui di ferie relativi a periodi successivi al 31 dicembre 2000, possono essere legittimamente fruiti entro il 30° mese successivo al termine dell’anno di maturazione delle stesse.

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