ALLEGATO 14
Verbale di accordo in materia di godimento delle ferie
Verbale di accordo
Roma, 20 giugno 2001
tra
– AIDI
– AIIPA
– AIRI
– ANCIT
– ANICAV
– ASSALZOO
– ASSICA
– ASSOBIBE
– ASSOBIRRA
– ASSOLATTE
– ASSOZUCCHERO
– DISTILLATORI
– FEDERVINI
– ITALMOPA
– MINERACQUA
– UNA
– UNIPI
con la partecipazione di FEDERALIMENTARE, con l’assistenza di CONFINDUSTRIA,
e
FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL
è stato raggiunto il seguente accordo:
considerate le disposizioni contrattuali e legislative in materia di ferie;
la posizione espressa dall’Inps in merito alla individuazione del momento per l’assolvimento degli obblighi contributivi;
l’opportunità di evitare l’accumulo di ferie residue,
verificato
che il contratto collettivo nazionale del 5 giugno 1999 non prevede un termine ultimo per il godimento delle ferie;
ritenuto
che è opportuno agevolare la effettiva fruizione delle ferie maturate sia prima del 31 dicembre 1999 che successivamente;
convengono quanto segue:
- le ferie maturate anteriormente alla data del 31 dicembre 1999 possono essere legittimamente fruite entro il 30 giugno 2002,
- le ferie maturate nel corso dell’anno 2000 possono essere legittimamente fruite entro il 30 giugno 2003,
- eventuali residui di ferie relativi a periodi successivi al 31 dicembre 2000, possono essere legittimamente fruiti entro il 30° mese successivo al termine dell’anno di maturazione delle stesse.