ALLEGATO 13
Verbale di accordo per il rinnovo della parte economica Per il secondo biennio di validità del Ccnl
Roma, 20 giugno 2001
– AIDI
– AIIPA
– AIRI
– ANCIT
– ANICAV
– ASSALZOO
– ASSICA
– ASSOBIBE
– ASSOBIRRA
– ASSOLATTE
– ASSOZUCCHERO
– DISTILLATORI
– FEDERVINI
– ITALMOPA
– MINERACQUA
– UNA
– UNIPI
Tra
con la partecipazione di FEDERALIMENTARE,
con l’assistenza di CONFINDUSTRIA,
e
FAT-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL
è stato concluso il seguente accordo per il rinnovo della parte economica del Ccnl 5 giugno 1999 per gli addetti all’Industria alimentare
PREMESSA
Le Parti nel procedere al rinnovo contrattuale del secondo biennio si sono scambiate atten- te valutazioni sia sul contesto economico generale sia sugli aspetti relativi al settore.
In particolare Federalimentare ha espresso preoccupazioni per il differenziale di competitività rispetto agli altri Paesi della CE ed evidenziato, in termini di benchmarking, alcune caratteristiche dell’industria italiana, con particolare riferimento alla questione dell’insoddisfacente situa- zione dell’export, che ha assunto caratteristiche stabili tali da palesare l’esistenza di criticità di cui il nostro sistema alimentare soffre, nonostante l’eccellente immagine dell’italian food and drink.
A tale proposito le Parti nel confermare la validità del sistema di relazioni industriali previsto dal Ccnl, manifestano la volontà di operare per il recupero di tali ritardi e, più generalmente, per una crescita di competitività, dandosi atto che, a tal fine, potranno risultare utili il monito- raggio previsto nell’ambito dell’Osservatorio, di cui al presente Ccnl, nonché le possibili ulteriori azioni congiunte, anche nei confronti delle istituzioni, con l’obiettivo di una più efficace politica industriale agroalimentare.
Nell’ambito della discussione sono stati affrontati anche i temi della qualità e della sicurezza alimentare.
A tale proposito le Parti, fermo restando il loro distinto ed autonomo ruolo, si sono date atto che la sicurezza alimentare costituisce da sempre una priorità per l’industria alimentare italiana e che, a tal fine, è indispensabile che venga assicurato da parte degli organi competenti un approccio integrato di filiera, lungo tutta la catena, a partire da un’agricoltura responsabile e sostenibile anche sotto il profilo economico, ambientale e sociale.
Appare inoltre sicuramente auspicabile che venga accelerata l’istituzione di un’Authority alimentare – preferibilmente con sede in Italia – che assicuri, tra l’altro, il “risk assessment”.
Del resto sicurezza alimentare e qualità non possono essere considerati come valori separati ma come componenti inscindibili di un valido e moderno sistema di produzione/consumo alimentare.
E’ dunque estremamente importante per il settore alimentare mantenere ed accrescere tra i consumatori il clima di fiducia.
Un sistema di sicurezza alimentare veramente efficace e credibile costituisce un modo per prevenire situazioni di crisi o, comunque, per circoscriverle e affrontarle prontamente.
La natura di elemento strategico che l’argomento ha assunto per il settore alimentare rende opportuno che la materia possa costituire oggetto di approfondimenti nell’ambito delle attività del citato Osservatorio contrattuale.
Minimi tabellari
I minimi tabellari di cui all’art. 51 del Ccnl 5/6/1999 sono incrementati come da seguente schema:
LIVELLI | PARAMETRI | AUMENTI DALL’ 1/6/2001 | AUMENTI DALL’ 1/6/2002 | AUMENTI TOTALI A REGIME |
1S | 230 | 75.550 | 134.310 | 209.860 |
1 | 200 | 65.690 | 116.790 | 182.480 |
2 | 165 | 54.200 | 96.350 | 150.550 |
3A | 145 | 47.630 | 84.670 | 132.300 |
3 | 130 | 42.700 | 75.910 | 118.610 |
4 | 120 | 39.420 | 70.070 | 109.490 |
5 | 110 | 36.130 | 64.230 | 100.360 |
6 | 100 | 32.850 | 58.390 | 91.240 |
Ai lavoratori in forza alla data del 31/1/2002 verrà corrisposta con la retribuzione del mese di gennaio una erogazione una tantum di lire 240.000. Tale importo è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale ed essendo quindi comprensivo degli stessi non rientra nella relativa base di computo. Detta erogazione inoltre secondo quanto previsto dall’art. 2120 cc e dall’art. 73 del Ccnl è esclusa dalla base di computo del trattamento di fine rapporto.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti con riferimento a quanto previsto dalla dichiarazione comune sub art. 51 del Ccnl 5 giugno 1999, convengono che in occasione del prossimo rinnovo il “valore punto” ivi previ- sto per il parametro 137 sarà pari a lire 28.460.